STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

 

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, NATURA E DISCIPLINA

Articolo 1Denominazione

 

1. È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata

FONDAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI

in breve

FONDAZIONE G.P. TOSONI

2. La Fondazione, con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione

" FONDAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI ETS".

in breve

“FONDAZIONE G.P. TOSONI ETS”.

3. Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica nell’utilizzo della denominazione.

4.La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS] e dal codice civile, alle relative disposizioni di attuazione dello stesso e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Articolo 2Sede

 

1. La Fondazione ha sede legale in Mantova (MN), Galleria E. Ferri, n. 6.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all’estero.

3. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 15 del presente Statuto.

4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del CTS. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3Durata

 

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4Scopi e finalità

 

1.La Fondazione non ha fine di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato a promuovere iniziative nel settore dell’istruzione e della formazione con riferimento all’ambito giuridico-fiscale del comparto agricolo e agroalimentare.

2. La Fondazione, pertanto, intende porre in essere le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) ed u) (beneficenza) del D.Lgs. 117/2017, esercitando le seguenti attività:

  - Patrocinare, promuovere e organizzare convegni e seminari attinenti i fini istituzionali della Fondazione;

  - Istituire premi e borse di studio in ambito giuridico-fiscale riguardanti il settore agricolo ed agroalimentare indirizzate agli studenti della facoltà di Economia, Giurisprudenza e Agraria di tutta Italia;

  - Promuovere occasioni di studio e di confronto anche attraverso la realizzazione dei luoghi del pensiero giuridico/fiscale del settore agricolo e agroalimentare, dell’ambiente rurale e della sostenibilità;

  - Curare la realizzazione di volumi, prodotti informatici attinenti all’ambito giuridicofiscale del settore agroalimentare, nonché la diffusione degli stessi;

  - Curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, lo sviluppo di funzioni avanzate di gestione, ricerca e consultazione di archivi digitali, la conservazione di documentazione e archivi cartacei attinenti ai fini istituzionale, con particolare riferimento alla raccolta dei volumi/documenti, discorsi, anche audio, che fanno riferimento a Gian Paolo Tosoni e più in generale della documentazione più significativa del mondo giuridico e tributario afferente il comparto agricolo e agroalimentare;

  - Sviluppare la diffusione e l’implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative ecc.);

  - Curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari attinenti ai fini istituzionali;

  - Istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Associazioni e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;

  - Praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.

5. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purchè compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

6. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

  a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;

  b) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

  c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri

  d) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;

  e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

7. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

8. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.

9. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

10. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell’art. 18 del CTS.

 

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI

Articolo 5Patrimonio

 

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell’atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purchè non in contrasto con le proprie finalità.

3. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. Il Patrimonio è composto da:

  a) fondo di dotazione;

  b) fondo di gestione.

 

Articolo 6Fondo di dotazione

 

1. Il fondo di dotazione è costituito:

  a) dalla somma di denaro indisponibile, la cui entità è fissata nell’atto costitutivo;

  b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

  c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

  d) dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

2. Quando risulta che l’importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

 

Articolo 7Fondo di gestione

 

1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

2. Costituiscono il fondo di gestione:

  a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

  b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che sianoespressamente destinati al fondo di dotazione;

  c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

  d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;

  e) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell’art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

  f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

 

TITOLO III

FONDATORI, PARTECIPANTI E SOSTENITORI

Articolo 8Membri della Fondazione

 

Sono membri della Fondazione:

  •   I Fondatori;
  •   I Partecipanti;
  •   I Sostenitori.
Articolo 9Fondatori

 

1. Sono Fondatori coloro che abbiano partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione. La qualifica di Fondatore è intrasmissibile.

2. L’esclusione di un Fondatore è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto in caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto quali, in via esemplificativa e non tassativa:

  - una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

  - comportamenti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali;

  - comportamenti contrari alle previsioni e agli obblighi statutari.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo nei casi di:

  - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

  - apertura di procedure di liquidazione;

  - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.

5. I Fondatori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte richiedendo la cancellazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempre che il richiedente abbia adempiuto alle obbligazioni assunte con la Fondazione. 6. Coloro che hanno perso la qualifica di Fondatori non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della Fondazione.

 

Articolo 10Partecipanti

 

1. Sono Partecipanti ordinari coloro, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, gli enti e le associazioni, che, condividendo le finalità istituzionali, successivamente alla costituzione delle Fondazione, concorrono con contributi annuali, all’incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni mobili, anche immateriali, o immobili, di prestazione d’opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

2. L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione che deve contenere espressamente l’impegno a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, ove emanati.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla domanda entro sessanta giorni dandone successiva comunicazione all’interessato.

4. L’eventuale deliberazione di non accoglimento domanda di ammissione deve essere motivata.

5. Possono essere ammessi come Partecipanti onorari coloro che si siano segnalati per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione, anche in assenza di qualsiasi contributo economico in favore della stessa.

6. La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.

7. La qualifica di Partecipante (ordinario e onorario) si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione.

Il Partecipante può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:

- non adempia all’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;

- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione o non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

(b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;

(c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;

(d) Recesso.

Il Partecipante può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia interamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

8. Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

 

Articolo 11Sostenitori

 

1. Sono Sostenitori coloro, persone fisiche o enti di qualunque tipo, che, condividendo le finalità della Fondazione, versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di partecipante.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

4. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l’adesione dei Sostenitori dura un anno.

5. La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.

6. La qualifica di Sostenitore si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione.

Il Sostenitore può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:

  • svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  • tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione;
  • non ottemperi al versamento del contributo volontario concordato con il Consiglio di Amministrazione.

(b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute; (c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;

(d) Recesso.

Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

7. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

 

 TITOLO IV

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 12Organi della Fondazione

 

Sono organi della Fondazione:

(a) il Consiglio di Amministrazione;

(b) il Consiglio di Indirizzo;

(d) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori;

(e) il Comitato Scientifico.

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13Composizione e nomina

 

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il numero e le persone dei Consiglieri del primo Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nell’atto costitutivo della Fondazione e successivamente il numero dei Consiglieri sarà definito dal Consiglio di Indirizzo.

3. La nomina dei Consiglieri avviene a cura del Consiglio di Indirizzo secondo le seguenti modalità:

  • due terzi nominati dai Fondatori;
  • un terzo nominato dai Partecipanti;

Allorchè non fosse per qualsiasi motivo possibile provvedere alla nomina dei Consiglieri di prerogativa dai Partecipanti a essa provvederanno in piena autonomia i Fondatori.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione: - sono sempre rieleggibili;

- non hanno diritto a compenso ma unicamente al rimborso delle spese e anticipazioni sostenute nell’espletamento delle proprie funzioni e nell’interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell’art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

7. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 9. Sono cause di decadenza dalla carica:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • l’aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
  • il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente comma 6, lett. a);
  • il mancato intervento, senza giustificato motivo, alle sedute per più di tre volte anche non consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 2, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Articolo 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

  a. stabilisce le linee generali dell’attività della Fondazione e gli obiettivi, nell’ambito degli scopi e delle attività;

  b. predispone i programmi dell’attività della Fondazione e ne monitora e verifica l’attuazione;

  c. determina, anche annualmente, la misura minima e le forme di contributo a carico dei membri della Fondazione;

  d. nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello    stesso Consiglio in carica;

  e. coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;

  f. definisce la struttura operativa della Fondazione;

  g. conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;

  h. redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e il bilancio sociale, sentito il parere   consultivo del Consiglio di Indirizzo e provvede al deposito annuale ai sensi dell’art. 48 del CTS;

  i. cura la tenuta dei libri della Fondazione;

  j. delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la   vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di   cui al presente Statuto;

  k. approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull’attività della Fondazione;

  l. delibera l’ammissione e l’esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori;

  m. approva, ai sensi dell'art. 22 le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all’Autorità competente, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo;

  n. delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 23 del presente Statuto;

  o. nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi spettanti;

  p. costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;

  q. delibera sull’assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;

  r. nomina i membri del Comitato Scientifico, assegnando loro compiti e attribuzioni sentito il Consiglio di Indirizzo;

  s. delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;

  t. delibera, entro i limiti di cui all’art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati;

  u. ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri consiglieri preposti a singoli settori di attività.

 

Articolo 15Convocazione e quorum

 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei consiglieri ovvero da due componenti dell'Organo di controllo o dal revisore, se nominati,

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore, questi ultimi se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, se nominati, i componenti dell'organo di controllo o il revisore.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell’apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

6. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di   verbalizzazione;

  c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di   voto;

  d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

  e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

  f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o   video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all’adunanza.

 

IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE E IL PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 16 – Il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione

 

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un’azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal VicePresidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

 

Articolo 17Il Presidente Onorario

 

1. Il Presidente Onorario è eletto dai Fondatori individuandolo fra persone in possesso di elevate qualità etiche e culturali tali da portare lustro alla Fondazione ovvero persone che siano evocative della figura di Gian Paolo Tosoni sotto ogni profilo, umano e professionale.

2. Si ha decadenza dalla carica ove vengano a mancare le richiamate qualità etiche o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

3. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile ad altre cariche sociali, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, fa parte di diritto del Comitato Scientifico.

4. il Presidente Onorario deve: - accettare il presente statuto e, ove emanati, gli eventuali regolamenti; - condividere gli scopi della Fondazione;

 

Il CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Articolo 18 – Composizione, poteri, quorum

 

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti, oltre al Presidente della Fondazione che lo presiede.

2. Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:

a) nomina i componenti dell’Organo di controllo e il Presidente dello stesso, nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso;

b) esprime parere consultivo in merito alle modifiche allo Statuto e alle operazioni straordinarie e parere preventivo vincolante per la decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, o su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) esprime parere consultivo in merito all’approvazione del bilancio consuntivo;

d) esprime al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;

e) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;

f) esprime pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;

g) delibera su quant’altro stabilito dallo Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottoponga alla sua approvazione.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un decimo dei suoi membri, mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio stesso almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, sempre che sia consentito a tutti i membri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni del Consiglio stesso.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono il Presidente e tutti i consiglieri in carica.

4. Non sono ammesse deleghe a intervenire alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

5. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in alternativa, dal Consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

6. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di indirizzo nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell’apposito libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo.

7. Quorum costitutivo. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei componenti e in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

8. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

10. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche mediante con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, presente Statuto.

 

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

Articolo 19Organo di controllo

 

1. Il Consiglio di Indirizzo nomina, ai sensi dell’art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.

Se è collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo che nomina altresì il Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 18, comma 2, del presente Statuto.

2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

3. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.

4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9. Il Consiglio di Indirizzo determina l’emolumento annuo dei membri dell’Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l’intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell’art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.

10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

 

COMITATI E COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 20Comitati e Comitato scientifico

 

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

2. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

3. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

4. Il Comitato Scientifico, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

5. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

 

NORME GENERALI

Articolo 21Esercizio e bilancio

 

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato, nei termini previsti dall’art. 48, comma 3, del CTS, all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell’art. 13 del CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d’esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 14 del CTS.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell’art. 48, comma 3, del CTS.

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del CTS.

 

Articolo 22 – Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

 

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo.

2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.

3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l’assetto organizzativo della Fondazione, dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.

4. Sono in ogni caso salvi i controlli dell’Autorità Governativa.

 

Articolo 23Scioglimento ed estinzione

 

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall’art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) di quelli in carica.

2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) di quelli in carica, previo parere preventivo vincolante del Consiglio di Indirizzo, che delibererà anch’esso con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei membri in carica.

3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 24Vigilanza

 

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

 

Articolo 25Norme applicabili

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.

 

Articolo 26Clausola arbitrale

 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità o efficacia dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale e/o ai rapporti derivanti dalla partecipazione alla Fondazione (comprese quelle relative alla validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo), sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili e con eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e di quelle per le quali la legge prevede che la relativa decisione spetti inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della Fondazione.

L'arbitro deciderà, secondo diritto, entro novanta giorni, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con arbitrato irrituale e dispensa da ogni formalità di procedura e provvederà anche sulle spese.

2. Sono soggette alla medesima disciplina, e nei limiti di applicabilità della stessa, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e, se nominati, dai componenti dell'organo di controllo o dal revisore ovvero nei loro confronti.

 

Articolo 27 – Norma transitoria

 

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.